Procedimento di approvazione (art. 22 L.R. 38/1996).
L’Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.
Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate.
L’avvenuto deposito e’ reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.
Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l’approvazione.
La definitiva approvazione e’ resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.
Il piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.
Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.